Cos’è un Addetto alla Sicurezza

L’addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico intrattenimento (discoteche e simili) è una persona che opera nel campo della sicurezza privata, regolamenta i flussi di pubblico e presidia i locali aperti al pubblico, allontanando i soggetti molesti. Verifica, inoltre, la presenza di eventuali sostanze illecite e oggetti proibiti. Non può utilizzare armi di qualunque tipo e non può fare uso della forza o di altri mezzi di coazione.

La sua attività è regolamentata da un Decreto del Ministero dell’Interno nel 2009, rettificato alla fine del 2016, prima il settore era lasciato all’iniziativa privata. È tenuto a frequentare un corso di formazione della durata di 90 ore che gli permette di iscriversi in un elenco depositato presso ogni Prefettura e deve avere una fedina penale immacolata.

Successivamente, ha due scelte; farsi assumere direttamente dal gestore del locale di pubblico intrattenimento o lavorare per una agenzia investigativa con estensione della licenza che ha acquisito appalti in questo contesto.

Il “buttafuori” deve essere in grado di gestire situazioni critiche sotto stress, possedere autocontrollo e una certa prestanza fisica. Questi operatori lavorano in contesti critici, quasi sempre di notte, dove non è difficile che si scatenino risse; ovviamente, laddove gli avventori delle discoteche fossero disciplinati, non avrebbero alcun motivo di ricorrere a metodi spicci per tenerli a bada. Chi fa questo tipo di lavoro deve avere molto self-control perché cadere nella tentazione, se si viene provocati, di far sfoggio delle proprie abilità è un attimo. Qui appare indispensabile avere in campo soggetti molto equilibrati. A complicar le cose va poi aggiunto che in questo settore e in determinate aree geografiche regnano gli abusivi che, pur non avendo i requisiti, prestano la loro opera agendo ai limiti della legalità.

In generale il settore della sicurezza non armata vede impegnati oltre 100.000 operatori (buttafuori, steward, guardie ambientali, servizi fiduciari, portieri, ecc.).

I compiti principali del “buttafuori”

I compiti del buttafuori sono analiticamente indicati nell’art. 5 del DM. 6 ottobre 2009 e consistono, in estrema sintesi, in un’attività di controllo preliminare dei luoghi per accertarsi che non via siano sostanze illecite od oggetti proibiti e che le vie di fuga siano libere, un’attività di controllo all’atto dell’accesso del pubblico per regolarne l’afflusso e verificare il possesso dell’eventuale biglietto e, infine, un’attività di controllo all’interno del locale per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati e dalla legge. Un ASC non ha nessun incarico di pubblico servizio o pubblico ufficiale: l’espletamento dei compiti dell’addetto ai servizi di controllo non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche.

I requisiti

I requisiti per svolgere le funzioni di “buttafuori” sono indicati dal 4° comma dell’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009.

Oltre all’assenza di precedenti penali e al possesso della buona condotta, il buttafuori deve avere compiuto 18 anni e sottoporsi a visita medica pre-assuntiva presso il medico competente o il Dipartimento di prevenzione della A.S.L., che attesteranno il possesso dell’idoneità psico-fisica ai servizi da svolgere e l’assenza dell’uso di alcol e stupefacenti.

Occorre inoltre che l’aspirante “buttafuori” sia in possesso del diploma di scuola media inferiore, abbia superato il corso di formazione organizzato a cura delle Regioni e sia in possesso di contratto di lavoro con il gestore del locale o del pubblico esercizio nel quale si svolgono le attività di intrattenimento e spettacolo oppure con il titolare di un istituto di vigilanza privata o di investigazioni private autorizzato dalla Prefettura a svolgere questa specifica attività.

Per i cittadini stranieri, l’iscrizione nell’elenco prefettizio è cosi gestita: i cittadini stranieri possono essere iscritti nell’elenco prefettizio purché siano in regola con la legislazione vigente in materia di permesso di soggiorno. Tuttavia, quando gli studi sono stati compiuti all’estero, è necessario allegare alla domanda di iscrizione una “Dichiarazione di valore” che attesti il valore del titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. Essa è redatta in lingua italiana e rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana all’estero (Ambasciata o Consolato) competente per zona, vale a dire più vicina alla città in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo di studio straniero.

Le norme che regolano l’attività dei “buttafuori”

La figura del “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti”, comunemente detti “buttafuori”, è stata istituita dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, che dedica loro i commi dal 7 al 13 dell’art. 3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e le modalità di impiego degli addetti sono disciplinati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 6 ottobre 2009.