Perché il CNOS-FAP ha adottato il modello organizzativo e di gestione

Perché adottare il Modello organizzativo?

Lo prevede il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica.

Lo richiede anche la Congregazione Salesiana perché trova nell’adozione del Modello una traduzione pratica del sistema preventivo.


Cosa è il Codice Etico?

È un documento che dichiara con chiarezza e trasparenza i valori ed i princìpi a cui si ispirano le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP nella propria attività.

È un codice di comportamento che indica alcune regole a cui sono chiamati ad attenersi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, organi sociali nonché soggetti che hanno relazioni con le Associazioni della Federazione, per esempio consulenti o terzi, nel loro lavoro.

Il Codice Etico è redatto per soddisfare una prescrizione del D.Lgs 231/01 e costituisce parte integrante del “Modello organizzativo”. Il contenuto del Codice Etico è vincolante per tutti coloro che hanno in corso rapporti di collaborazione a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione o li avranno in futuro.


A cosa serve il Modello organizzativo?

Per evitare che vengano sanzionati per «responsabilità oggettiva» gli Enti di cui, a qualsiasi titolo, fanno parte persone che commettono reati.


In cosa consiste la responsabilità dell’Ente?

L’Ente è responsabile per i reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di costoro. La responsabilità dell’Ente sussiste, inoltre, ogni qual volta l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.


In cosa consiste il modello organizzativo?

Nella predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l’individuazione delle «attività sensibili» (vale a dire delle attività nella cui gestione possono essere commessi reati dalle persone che vi operano) e la loro conseguente proceduralizzazione.


Quali sanzioni colpiscono gli enti che non adottano il Modello organizzativo?

Il giudice, quando rileva nel condannare l’autore del reato, che l’Ente non ha adottato il Modello organizzativo è obbligato a comminare all’Ente stesso, in aggiunta alla sanzione che applica al reo, una delle seguenti sanzioni:

• sanzione pecuniaria in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000 quote; l’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro;

• sanzione interdittiva, consistente nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività, ovvero nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

• confisca del prezzo o del profitto del reato oppure di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

• pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali.


Il Modello organizzativo è un duplicato della certificazione di qualità?

La funzione del Modello organizzativo è del tutto diversa, anche se un più efficace sistema di vigilanza sui comportamenti delle persone può contribuire al miglioramento continuo. Entrambi, poi, si basano sulla proceduralizzazione delle attività, sicché chi ha già adottato un sistema di gestione per la qualità è avvantaggiato nella sua estensione anche nell’aspetto di prevenzione degli illeciti.

Il presente testo è allegato al Modello organizzativo e di gestione.

La Sede Nazionale CNOS-FAP


Art. 1 – Princìpi del Codice Etico

1.1 – Il presente Codice Etico costituisce l’insieme dei princìpi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine delle Associazioni aderenti alla Federazione nazionale CNOS-FAP.

I princìpi cardine che devono orientare il comportamento di tutti coloro che operano nell’ambito delle Associazioni aderenti sono i seguenti:

• onestà nello svolgimento di tutte le attività, al fine di assicurare che le relazioni con tutti i portatori di interesse siano attuate con modalità corrette, leali e collaborative;

• legalità nel garantire il rispetto di tutta la legislazione vigente, assicurando pertanto la tutela dell’interesse pubblico legato all’attività svolta; in nessun caso l’interesse dell’Associazione può giustificare attività non conformi alla stessa;

• trasparenza nelle proprie operazioni e relazioni, vale a dire veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni all’interno dell’Associazione ed all’esterno verso tutte le parti interessate;

• responsabilità verso la collettività in relazione al ruolo svolto, tutelando l’immagine e il valore culturale e sociale della propria attività;

• imparzialità, intesa come rifiuto di ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, condizioni personali e sociali, credo religioso e opinioni politiche e sindacali.

1.2 – Alle disposizioni del presente Codice Etico devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome o nell’interesse delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, o comunque ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l’esterno.

1.3 – Le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 – Il perseguimento dell’interesse delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP non può mai giustificare una condotta contraria allo statuto dell’Ente, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente Codice Etico, alla normativa regionale di riferimento ed alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 2 – Divulgazione, aggiornamento e verifiche di osservanza del Codice Etico

2.1 – Il presente Codice Etico è divulgato al personale di tutti i livelli (amministratori, dirigenti, dipendenti) attraverso specifiche attività di informazione e formazione.

2.2 – Il presente Codice Etico è divulgato ai terzi che ricevano incarichi professionali o d’opera dalle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo.

2.3 – Il presente Codice Etico sarà altresì divulgato all’utenza nei modi ritenuti più appropriati ed in ogni caso rendendolo disponibile per la visione sia in formato elettronico sul sito Internet, sia in formato cartaceo presso i locali di ciascun centro.

2.4 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP provvedono:

a. all’interpretazione, al chiarimento e all’aggiornamento delle disposizioni in esso contenute, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza circa l’opportunità di siffatti interventi;

b. alla verifica della sua effettiva osservanza;

c. all’adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Art. 3 – Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

3.1 – Le Associazioni aderenti alla Federazione CNOS-FAP tutelano la privacy dei propri dipendenti, collaboratori e utenti/clienti, in conformità alle vigenti norme in materia, impegnandosi a non diffondere né comunicare, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali in assenza di consenso dell’interessato.

3.2 – È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all’esercizio medesimo.

3.3 – Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

Art. 4 – Conflitti di interesse

4.1 – Nello svolgimento di ogni attività, le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP operano per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti gli addetti.

4.2 – Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui un addetto dell’Ente operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP e dei destinatari delle opere dell’Associazione, per trarne vantaggio personale.

4.3 – Il personale a tutti i livelli deve evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse con l’Associazione o possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali ed obiettive.

4.4 – Il personale a tutti i livelli deve informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni o attività per le quali potrebbe sussistere un conflitto di interesse nei confronti dell’Associazione o rilevanti ragioni di convenienza, proprie o di suoi congiunti, rispettando le decisioni assunte in merito dall’Associazione stessa.

Art. 5 – Tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro

5.1 – La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario delle Associazioni aderenti alla Federazione CNOS-FAP, che adottano nell’esercizio delle proprie attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dei collaboratori e degli utenti/clienti, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e in applicazione della legislazione vigente in materia.

5.2 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP garantiscono condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell’equa retribuzione.

5.3 – Il personale a tutti i livelli preposto alle attività associative è responsabile dell’adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6 – Responsabilità sociale

6.1 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP non fanno uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato, né comunque irregolare.

6.2 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP non impiegano lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 – Ogni persona è trattata con rispetto e dignità; nessuna è sottoposta a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali, né a discriminazione alcuna.

6.4 – Le Associazioni aderenti alla Federazione CNOS-FAP riconoscono e rispettano i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 – Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

6.6 – La ricerca e selezione del personale si deve basare su oggettività e trasparenza e deve garantire pari opportunità nonché evitare favoritismi di qualsiasi natura.

Art. 7 – Omaggi, regalie o altre utilità

7.1 – Gli addetti delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, clienti, fornitori, rappresentati delle istituzioni per promuovere o favorire interessi dell’Ente, anche a seguito di illecite pressioni, o per influenzarne l’attività. Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e tali da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario. Tali spese devono sempre essere autorizzate e documentate. Eventuali eccezioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza.

7.2 – Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, assunzioni, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 – Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il Presidente o un suo delegato e, in ogni caso, l’Organismo di Vigilanza.

7.4 – È vietato accettare doni o favori di terzi che oltrepassino le normali relazioni di cortesia. Eventuali casi in cui tali omaggi siano di valore non stimabile o non modico devono essere comunicati dall’Organismo di Vigilanza.

Art. 8 – Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

8.1 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP, nell’espletamento delle proprie attività, intrattengono rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei ruoli reciproci e con massima collaborazione, impegnandosi a mantenere attivi canali di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.

8.2 – Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e correttezza nei rapporti istituzionali, gli addetti dell’Ente che si interfacciano con esponenti delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione sono regolarmente autorizzati per tali attività e non si trovano in situazioni di conflitto d’interesse rispetto ai rappresentanti delle istituzioni suddette.

8.3 – Le Associazioni si impegnano a non esercitare pressioni dirette o indirette nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche per ottenere vantaggi o favori.

8.4 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP si impegnano a comunicare tutte le informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività ispettive ed a rappresentare i propri interessi evitando atteggiamenti di natura elusiva e collusiva.

8.5 – È vietato a chiunque falsificare, alterare od omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per le Associazioni.

8.6 – È vietato destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state erogate.

8.7 – È vietato presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione.

8.8 – È vietato destinare importi, se ricevuti dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono concessi.

8.9 – È consentito l’accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione esclusivamente a quanti ne sono autorizzati; a questi ultimi è vietato inserire dati o informazioni non rispondenti alla realtà, così come alterare o danneggiare il funzionamento degli stessi sistemi nonché manipolare i dati in questi contenuti a vantaggio dell’Associazione.

Art. 9 – Rapporti con fornitori e consulenti

9.1 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP procedono all’individuazione di fornitori e consulenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri basati sulla competitività dei servizi e dei prodotti offerti e sulla loro qualità.

9.2 – È fatto divieto agli addetti di ogni Associazione regionale di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l’operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette; chiunque riceva proposte di benefici suddetti è tenuto a riferirne ai propri superiori ed all’Organismo di Vigilanza.

9.3 – È vietato riconoscere compensi a fornitori e consulenti che non siano giustificati rispetto al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

9.4 – È vietato emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in specifiche e motivate esigenze delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite.

Art. 10 – Comportamenti del personale

10.1 – Ogni persona che collabora con l’Ente è tenuta ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni dell’Associazione, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente Codice Etico, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

10.2 – Ogni persona che collabora con l’Ente deve essere consapevole del carattere cattolico del servizio erogato dalle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP che sono un’organizzazione di tendenza; è, quindi, obbligata ad assumere comportamenti lavorativi ed extra-lavorativi che, nello svolgimento delle mansioni, non ostacolino l’adempimento dell’obbligo di coerenza con i valori cattolici professati dalla Congregazione Salesiana e fatti propri dalla Federazione nazionale CNOS-FAP; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio, nel tratto e nell’abbigliamento.

10.3 – Ogni persona che collabora con l’Ente si asterrà dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare o eversivo.

Art. 11 – Condivisione del progetto educativo dell’Associazione

11.1 – Ogni persona che collabora al progetto educativo e formativo delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP deve adoperarsi per l’inculturazione del messaggio cristiano da attuare nell’incontro tra il Vangelo ed i vari saperi, nella consapevolezza del valore formativo della testimonianza offerta dal cristianesimo vissuto.

11.2 – Ogni persona che usufruisce delle opere delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Art. 12 – Utilizzo dei beni e delle infrastrutture

12.1 – Gli addetti dell’Ente sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell’Associazione loro affidati nell’espletamento dei rispettivi compiti, dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge, nonché della normativa relativa all’uso delle licenze e al diritto d’autore.

12.2 – La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica, le attrezzature tecniche e gli apparati tecnologici installati in aule, officine, laboratori ed uffici, nonché gli apparecchi di videoregistrazione, devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività formative ed educative, i telefoni cellulari personali.

12.3 – Il personale a tutti i livelli non può procedere all’installazione diretta sul personal computer o su rete locale di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione del direttore della sede operativa.

12.4 – Al personale a tutti i livelli è vietato l’uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti, delle fotocopiatrici e dei telefoni di proprietà delle Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP nonché – in genere – delle attrezzature, delle strumentazioni e dei materiali dislocati in uffici, aule, laboratori ed officine.

12.5 – Al personale a tutti i livelli ed ai collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo, senza l’autorizzazione preventiva del direttore della sede operativa, come pure di corrispondere – mediante collegamenti telefonici e telematici – con allievi minorenni senza la preventiva autorizzazione scritta di chi esercita su di essi la potestà.

12.6 – È vietato cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione per l’accesso ai sistemi informatici delle Associazioni regionali e della Pubblica Amministrazione.

Art 13 – Tutela dell’ambiente

13.1 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP sono consapevoli del rilievo delle proprie attività sullo sviluppo economico, sociale e sulla qualità della vita nel proprio contesto di riferimento: per questo sono impegnate a salvaguardare l’ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

13.2 – Chiunque operi per le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP è obbligato ad osservare la legislazione ambientale applicabile in ogni attività svolta.

Art 14 – Gestione contabile e amministrativa

14.1 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP redigono la propria documentazione contabile nel pieno rispetto della normativa vigente. La documentazione contabile si deve basare su informazioni corrette, veritiere, precise e verificabili.

14.2 – Coloro ai quali viene affidato l’incarico di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare e controllare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente; sono inoltre tenuti a segnalare eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

14.3 – È richiesta l’accurata iscrizione a bilancio di tutti i costi, delle vendite, dei giustificativi, delle fatture, degli incarichi, degli stipendi e dei dati previsti dalla legge.

14.4 – Deve essere conservata adeguata documentazione per ogni rilevazione contabile in modo che sia individuabile il motivo della relativa operazione; tale documentazione deve essere facilmente reperibile ed essere archiviata secondo criteri che ne consentano una facile consultazione da parte di soggetti interni o esterni abilitati ai controlli.

14.5 – Deve essere consentita l’esecuzione di verifiche da parte di soggetti interni o esterni abilitati ai controlli, compreso l’Organismo di Vigilanza, attraverso il libero accesso a dati, documenti e informazioni necessari per l’esecuzione dell’attività. È vietato impedire o ostacolare le attività di controllo e revisione.

Art. 15 – Segnalazione delle violazioni del Codice Etico

15.1 – Ogni violazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte di dirigenti, dipendenti e collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al Presidente o suo delegato ma, anche, all’Organismo di Vigilanza.

15.2 – Le violazioni del Codice Etico potranno essere segnalate anche inviando e-mail ad un indirizzo riservato, con modalità rese note localmente.

15.3 – Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire di effettuare una verifica appropriata.

15.4 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP non tollereranno alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

15.5 – Gli addetti delle Associazioni regionali sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice Etico.

Art. 16 – Sanzioni per le violazioni del Codice Etico

16.1 – Le Associazioni regionali aderenti alla Federazione CNOS-FAP non consentono violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

16.2 – Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del Codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

16.3 – Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai princìpi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.


Associazioni aderenti alla Federazione nazionale CNOS-FAP

Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo

Associazione CNOS-FAP Regione Basilicata

Associazione CNOS-FAP Regione Calabria

Associazione CNOS-FAP Regione Campania

Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna

Associazione CNOS-FAP Regione Friuli Venezia Giulia

Associazione CNOS-FAP Regione Lazio

Associazione CNOS-FAP Regione Liguria

Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia

Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte

Associazione CNOS-FAP Regione Puglia

Associazione CNOS-FAP Regione Sardegna

Associazione CNOS-FAP Regione Sicilia

Associazione CNOS-FAP Regione Umbria

Associazione CNOS-FAP Regione Valle d’Aosta

Associazione CFP CNOS-FAP Tusini (Bardolino – Verona)

Associazione CFP CNOS-FAP Manfredini (Este – Padova)

Associazione CFP CNOS-FAP Don Bosco (San Donà di Piave – Venezia)

Associazione CFP CNOS-FAP Salesiani don Bosco (Schio – Vicenza)

Associazione CFP CNOS-FAP San Marco (Venezia – Mestre)

Associazione CFP CNOS-FAP San Zeno (Verona)